Art. 58.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
      2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.
      3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, abrogato dall'articolo 53 della presente legge, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III, del codice di procedura civile.
      4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice

 

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di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.